Definizione di data breach
Per violazione di dati personali o data breach si intende un incidente di sicurezza in cui i dati personali trattati, protetti o riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da soggetti non autorizzati.
In tale situazione il titolare del trattamento è chiamato a intervenire seguendo una procedura già stabilita in precedenza su cui il regolamento individua le aree e i relativi obblighi in capo al titolare, che sono: tenuta del registro delle violazioni, valutazione del rischio potenziale ed eventuale obbligo di notifica all’autorità di controllo e agli interessati.
Tenuta del registro delle violazioni
Un archivio per tenere traccia e documentare ogni episodio di data breach. Ma non solo. Il registro delle violazioni non è un semplice storico ma uno strumento pratico, un’autentica contromisura che permette al titolare del titolare del trattamento di dimostrare l’applicazione del principio di accountability in relazione a tutte quelle situazioni in cui la tutela dei dati viene compromessa, indipendentemente dalla gravità dell’evento.
Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, - recita l’art. 33 al paragrafo 5 - comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.
In particolar modo sarà tenuto a registrare, a prescindere dall’eventuale obbligo di notifica, i seguenti elementi:
- Dettagli della violazione;
- Cause della violazione;
- Fatti avvenuti;
- Dati personali coinvolti;
- Effetti sugli interessati;
- Conseguenze della violazione;
- Provvedimenti adottati per porvi rimedio.
Inoltre, per ogni decisione presa in risposta ad un evento di data breach, andranno documentati i ragionamenti che ne stanno alla base.
Nel caso, ad esempio, venga valutato che per una determinata violazione non sussista l’obbligo di notifica nè al garante e nè agli interessati, andranno comunque descritte le motivazioni che hanno portato a questa scelta e indicati i motivi per cui il titolare ritiene improbabile che la violazione presenti un rischio per diritti e le libertà delle persone fisiche e quindi esente dagli obblighi di comunicazione.
Gestione della violazione
Per agevolare il rispetto degli articoli 33 e 34 del Regolamento è richiesto al titolare del trattamento di disporre di una procedura di gestione delle violazioni che stabilisca cosa fare dopo esserne venuto a conoscenza.
In generale questo piano dovrà contenere procedure in merito a:
- Individuazione della violazione e punto di contatto;
- Contenimento degli effetti;
- Valutazione del rischio potenziale per gli interessati;
- Gestione degli obblighi di notifica.
Tra queste, la valutazione del rischio ricopre un’utilità fondamentale anche in relazione alle altre procedure di data breach. Permette di chiarire le misure tecniche e organizzative da adottare e stabilire l’eventuale obbligo di comunicare la violazione all’autorità di controllo e agli interessati.
Valutare il rischio a seguito di una violazione è diverso che valutare l’impatto di un trattamento.
La valutazione d’impatto analizza a priori il trattamento e ipotizza la probabilità che si verifichi un danno. Si basa quindi su eventi ipotetici.
La valutazione del rischio a seguito di violazione invece, riguarda un evento già accaduto e si concentra sul grado di rischio che si verifichi un determinato danno nei confronti degli interessati.
Il pregiudizio nei loro confronti può concretizzarsi, ad esempio, in diverse forme e situazioni:
- Furto o usurpazione d’identità;
- Discriminazione;
- Perdite finanziarie;
- Pregiudizio alla reputazione;
- Perdita di riservatezza su dati protetti da segreto professionale;
- Decifratura illecita della pseudonimizzazione;
- Qualsiasi danno economico o sociale significativo;
- Privazione dei loro diritti e delle loro libertà;
- Impedimento ad esercitare controllo sui dati personali che li riguardano.
Il gruppo di lavoro dei Garanti Europei raccomanda di affrontare tale valutazione tenendo in considerazione i seguenti criteri:
- Tipo di violazione;
- Natura, carattere sensibile e volume dei dati personali;
- Facilità di identificazione delle persone fisiche;
- Gravità delle conseguenze per le persone fisiche;
- Caratteristiche particolari dell’interessato;
- Caratteristiche particolari del titolare del trattamento di dati;
- Numero di persone fisiche interessate;
- Aspetti generali.