Alla scoperta del Decreto Trasparenza

Alla scoperta del Decreto Trasparenza

All’alba del Decreto Trasparenza, è difficile intuire con esattezza se la volontà di garantire a tutti i lavori la conoscenza delle condizioni di lavoro verrà realizzata, oppure finirà involontariamente per creare caos giuridico e complicazioni burocratiche per le aziende.

“Correre per correre, andare per non arrivare da nessuna parte” scriveva Tiziano Terzani in uno dei suoi più celebri libri.

In Italia abbiamo già raccontato di come la società viaggi ad una velocità decisamente superiore alla giurisprudenza in tema privacy e soprattutto al problema di trasformare le leggi in atti pratici prima e consuetudini poi.

Data, obiettivo e ambiti di applicazione del Decreto Trasparenza

Il Decreto Legislativo 104 del 27 giugno 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022, ed è entrato in vigore il 13 agosto è nominato Decreto Trasparenza.

Questo decreto attribuisce ai datori di lavoro nuovi obblighi informativi al momento della stipula di un contratto o di una lettera di assunzione e riguarda tutti i rapporti di lavoro di durata settimanale media superiore a 3 ore.

Gli obblighi informativi del Decreto Trasparenza

La norma introduce l'obbligo per i datori di lavoro di informare i lavoratori dell'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati come ad esempio l'adozione di un sistema elettronico di rilevamento delle presenze.

Inoltre si può leggere nel decreto come “Il datore di lavoro è tenuto a integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del registro dei trattamenti”.

Le informazioni richieste sono:

  • Aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo di tali sistemi; 
  • Scopi e finalità dei sistemi; 
  • Logica e funzionamento dei sistemi; 
  • Categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i suddetti sistemi; 
  • Misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità; 
  • Livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

Vengono specificate anche le modalità e le tempistiche entro cui il datore di lavoro deve informare i propri lavoratori: “almeno 24 ore prima, per iscritto va indicata ogni modifica incidente sulle informazioni fornite che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro”. 

Le sanzioni per la mancata applicazione del Decreto

Prima di addentrarci nei dettagli, ci sembra corretto illustrare la premessa: il presupposto per l’applicazione della sanzione non è costituito dalla semplice violazione degli obblighi ma dalla presenza di comportamenti ritorsivi o che “determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti”.

Una sorta di caramella da ingerire dopo aver assunto l’amara medicina: la sanzione pecuniaria da 100€ a 750€ va applicata per ciascun mese in cui il lavoratore svolga la propria attività in violazione degli obblighi informativi in esame da parte del datore di lavoro o del committente.

Oltre che per durata, la sanzione viene anche applicata per fasce di persone coinvolte: se si riferisce a più di 5 lavoratori la sanzione amministrativa è da 400€ a 1.500€, se invece la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, l’importo sale e varia da 1.000€ a 5.000€.

Inoltre la mancata comunicazione alla rappresentanze sindacali comporta la sanzione da 400€ a 1.500€ per ciascun mese in cui si verifica l’omissione.

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