Privacy del defunto: a chi spetta “l’eredità”?

Privacy del defunto: a chi spetta “l’eredità”?

Chi non si è mai chiesto cosa c’è nell’aldilà? Mentre le religioni assicurano certezze, i filosofi provano a ipotizzare i vari scenari, gli scienziati negano l’esistenza ultraterrena, i giuristi tentano di gestire il passaggio.

Non si tratta ovviamente di sostituirsi alle funzioni funebri religiose, bensì di legiferare in maniera corretta e chiara sul lascito digitale del defunto.

Si sono susseguiti film e libri, spesso gialli, sul tema eredità. Abbiamo purtroppo assistito a tanti fatti di cronaca nera in merito.

Il testamento e l’eredità sono concetti assimilati da tutti, ma quando si tratta di eredità digitale come dobbiamo comportarci?

La biografia non autorizzata di Bourdain apre il tema della legittimità

A prescindere da filosofo, religione o scienziato a cui affidiamo ragione e/o speranza, se “del domani non v’è certezza” come scriveva Lorenzo dei Medici, la morte invece è garantita fin dalla nascita.

Risulta impossibile per chiunque non lasciare alla propria vita terrena un’eredità: che si tratti di beni, responsabilità o incombenze.

Non sempre però si è preparati per la dolorosa e onnipresente fase finale.
O si decide volutamente di non “prepararsi”, come nel caso di Anthony Bourdain, celebre cuoco televisivo che si è tolto la vita nel 2018.

Poche settimane fa è uscita l’indiscrezione da parte del New York Times riguardo l’imminente uscita della biografia postuma e non autorizzata.

Chi ha diritto di accesso ai dati del defunto e con quali limiti?

Ai tanti dubbi etici che emergono nell’analizzare questo curioso caso, si sommano quelli giuridici.

Queste e tante altre riflessioni sono state condivise nell’editoriale di Slate che si domanda anche come sia possibile garantire in ogni caso l’accesso a questi dati, a chi sia legalmente consentito e se sia eticamente giusto.

Non c’è differenza tra vivi e morti in ambito privacy

Uta Kohl, professoressa della University of Southampton (Regno Unito) ha delineato i (non) confini tra vivo e morto in ambito privacy, invitando ad avere lo stesso approccio del medico, tenuto a mantenere il riserbo sul quadro clinico del defunto.

L’eredità digitale non sconvolge i fondamenti della privacy ma ne accentua il significato, rafforzando l’argomentazione sulla natura profondamente sociale della privacy”.
“La riservatezza delle informazioni non può essere collocata in una relazione binaria isolata tra portatore di doveri e titolare di diritti, ma è invischiata nella grande e disordinata socialità della vita, che comporta molteplici relazioni di fiducia che si sovrappongono e sono interdipendenti”. 
La privacy post-mortem amplifica il fatto che la privacy sia nelle relazioni e come tale sia profondamente sociale: non è protettiva dell’individuo rispetto alla comunità, ma degli individui all’interno delle comunità”.

Cosa afferma il GDPR in merito alla privacy post-mortem

Giovanni Ziccardi, professore di Informatica giuridica e autore del volume: “Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell’era dei social network” è intervenuto sul tema:

“La normativa stabilisce che si possano ottenere i dati personali di una persona deceduta soltanto per ragioni familiari meritevoli di protezione, per chi ha un interesse proprio o se agisce a tutela dell’interessato come mandatario”.

La policy delle principali piattaforme social

  • Facebook di recente ha introdotto la possibilità di nominare un contatto erede, che potrà gestire in maniera limitata l’account del defunto. In caso di mancata nomina, nessuno avrà accesso all’account;
  • Instagram, tramite un valido certificato di morte, permette di trasformare l’account in commemorativo;
  • Twitter e TikTok non concedono l’accesso all’account del defunto, ma permettono la rimozione dell’account dopo aver seguito una determinata prassi;
  • Linkedin permette di cancellare l’account o renderlo commemorativo;
  • Google allarga il bacino a 10 potenziali clienti, che in caso di inattività dell’account possono chiederne la rimozione.
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