La violazione privacy ai tempi dei gruppi WhatsApp

La violazione privacy ai tempi dei gruppi WhatsApp
Forse non ne siamo del tutto consapevoli, ma nel mondo del instant messaging l’illecito personale è sempre in agguato, dietro l’angolo. Gesti normali, abitudini all’ordine del giorno, prassi ormai consolidate possono tramutarsi in pesanti violazioni privacy. Tra questi rientra l’inserimento all’interno di un gruppo WhatsApp o di altri sistemi di chat, di un utente che non ha dato il suo consenso.

Il numero di cellulare è un dato personale?

La domanda sembra scontata ma non lo è. Per stabilirlo è stata necessaria una pronuncia della corte di Cassazione.

Era il 2011, infatti, quando il tribunale si pronunciava su un diverbio che aveva come protagonisti un gestore di un chat online e un utente che lamentava un danno causato dalla diffusione del proprio numero di cellulare.

I giudici di Piazza Cavour hanno riconosciuto come legittima l’interpretazione della Corte d’Appello che condannava la diffusione illecita del numero sul presupposto di ritenerlo un dato sensibile ai sensi dell’art 167 del D.lgs.n. 167/2003.  

Risolvendo in questi termini la questione, la Cassazione aveva fissato un importante principio secondo cui l’attività di diffusione di un numero di cellulare senza il consenso del titolare è sempre produttiva di danno. Un indirizzo chiaro e che successivamente verrà recepito dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ritrovarsi improvvisamente all’interno di una chat collettiva, non può solo rappresentare un evento poco gradito (questo è soggettivo, dipende dall’anima social dell’interessato), ma anche, tenetevi forte, soprattutto se siete abituati al ruolo di amministratore, un reato.
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Il numero di cellulare alla luce del GDPR

Il GDPR all’art. 4 traccia la distinzione tra dati personali comuni e dati particolari.

Nella prima rientra “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, nella seconda invece sono compresi tutti quei dati che sono idonei a rivelare “l’originale razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Risulta chiaro come il numero di cellulare rientri nella tipologia dei dati comuni. Seppur meno rilevanti rispetto agli altri, sono sempre soggetti ai limiti di divulgazione secondo l’attuale formulazione dell’art 167 modificato dal d.lgs. 101/2018 (decreto che modifica l'attuale codice in materia sulla base del GDPR).

Come precisa il Garante PrivacyCon l’evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo, come quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo informazione sui luoghi frequentati e sugli spostamenti.”

Ma torniamo agli illeciti che facili proliferano all’interno dei gruppi WhatsApp.

Se all’interno della chat collettiva si inseriscono persone che non si conoscono fra loro e che non dispongono dell’altrui contatto, l’inserimento del numero senza un autorizzazione rappresenta sempre una violazione e, quindi, un trattamento illecito di dati personali.

Quindi cari amministratori di gruppi di messaggistica istantanea siete avvertiti. Prima di attaccarvi al vostro smartphone e dare inizio a una pesca selvaggia nella vostra rubrica, fate un passo indietro e pensate: sto solo organizzando una goliardica e simpatica chat di gruppo o sto malamente calpestando la privacy e la riservatezza di un dato di qualcuno?

Mai come oggi la questione privacy rappresenta un argomento attuale, complesso, capace di pervadere ogni momento della nostra quotidianità. Confrontati con noi su qualsiasi aspetto e non esitare a scriverci.

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