La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione, che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che si ritiene offra tale livello di protezione. In tali casi, i trasferimenti di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una dichiarazione completa che illustra le motivazioni al paese terzo o all'organizzazione internazionale, di revocare una tale decisione.