Le autorità di controllo dovrebbero controllare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine, le autorità di controllo dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione, senza che siano necessari accordi tra gli Stati membri sulla mutua assistenza o su tale tipo di cooperazione.